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STATUTO DELLA SFI - dal sito nazionale |
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TITOLO
PRIMO Costituzione
- sede - durata - scopo Art. 1 L'associazione
di docenti e cultori di discipline filosofiche col nome di "Società
Filosofica Italiana" è disciplinata dal presente statuto. L'associazione
ha sede in Roma. La durata
della Società è illimitata. Art. 2 Scopo della
Società è di promuovere: a) la
ricerca filosofica sul piano scientifico; b) un idoneo ordinamento delle
strutture culturali didattiche e pratiche della ricerca filosofica; c) la
valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti di filosofia e
la loro qualificazione anche mediante corsi di aggiornamento; d) l'incontro e
la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e la
costituzione di centri locali di studio; e) l'incontro e la collaborazione fra
i cultori italiani delle discipline filosofiche e quelli di altri paesi. Art. 3 Per il
raggiungimento di tali scopi, la Società prevede e promuove: riunioni
periodiche locali, convegni e congressi nazionali, edizioni di collezioni e di
opere, istituzione di corsi, assegnazione di borse di studio, concorsi a
premi, partecipazioni a congressi internazionali ed ogni altro mezzo atto a
conseguire il suo fine. TITOLO
SECONDO I Soci Art.4 Possono
essere membri della Società: a) i
docenti di discipline filosofiche nelle università; b) i docenti di
discipline filosofiche nelle scuole secondarie; c) i laureati in discipline
filosofiche; d) i cultori di discipline filosofiche che abbiano documentato la
loro attività con preciso interesse per gli studi filosofici, in seguito a
motivata presentazione di quattro soci ed a delibera della maggioranza di 2/3
del Consiglio Direttivo. Possono aderire alla Società enti pubblici e privati
sulla cui ammissione delibera il Consiglio Direttivo. Art. 5 I soci
residenti in una stessa città o in città vicine possono riunirsi per
formare, in seguito al riconoscimento del Consiglio Direttivo, delle sezioni
della Società Filosofica Italiana, regolamentate dallo statuto della stessa
Società. Le
condizioni per il riconoscimento delle sezioni sono: a) che esse raggruppino
almeno venti soci; b) che diano garanzia di un'attività continuativa. L'iscrizione
alla Società avviene, di regola, attraverso le sezioni; esse devono, però,
comunicarla subito alla segreteria centrale, che provvede a rilasciare le
tessere personali. Art. 6 I soci
hanno l'obbligo di concorrere, moralmente e praticamente, al conseguimento
degli scopi della Società, partecipando all'attività promossa dalla stessa e
versando la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. La quota
deve essere versata dal socio sul conto corrente intestato alla Società,
indipendentemente da quote eventualmente richieste dalle sezioni. Art. 7 I soci
hanno il diritto di fruire di tutte le iniziative promosse dalla Società e di
ricevere gratuitamente il Bollettino sociale. L'anno
sociale coincide con l'anno solare. Art. 8 Le
dimissioni di un socio devono essere comunicate per lettera entro il mese di
ottobre, trascorso il quale il socio si intende impegnato per l'anno
successivo. Qualora un
socio non ottemperi agli obblighi sociali per due anni consecutivi, decade
d'ufficio da membro della Società. TITOLO
TERZO Gli
Organi Art. 9 Sono organi
della Società: a) 1'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il
Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei conti. A)
L'Assemblea Art. 10 L'assemblea
è costituita dai soci che siano in regola con gli obblighi sociali per tutti
gli anni a partire da quello della iscrizione e compreso quello in cui
l'assemblea è convocata. Non hanno
diritto di voto i soci che risultino iscritti per la prima volta nel medesimo
anno per il quale l'assemblea è convocata. Art. 11 L'assemblea
ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. Ad essa compete: a)
l'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio
Direttivo; b) la determinazione del programma di attività della Società; c)
la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti; d) l'esame
degli altri argomenti che siano all'ordine del giorno. Art. 12 L'ordine
del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le
proposte che i soci intendono far porre all'ordine del giorno dell'assemblea
devono essere presentate almeno due mesi prima della data di convocazione
tempestivamente comunicata. Le proposte
fatte da almeno trenta soci dovranno essere inserite nell'ordine del giorno. Art. 13 Le
deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti, ma
con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati,
se in prima convocazione, e di qualunque numero degli associati se in seconda
convocazione. Per le
modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei soci, ma dovranno essere approvate anche dall'autorità governativa
qualora l'associazione ottenga il riconoscimento della personalità giuridica.
Per lo scioglimento della associazione occorre il voto favorevole dei due
terzi dei soci, ma di tre
quarti qualora acquisisca la personalità giuridica. In sede di
elezione del Consiglio Direttivo, resteranno eletti i candidati che avranno
riportato il maggior numero di voti; ogni socio potrà votare un massimo di
cinque nomi su undici. Dei lavori
dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito
registro. Art. 14 L'assemblea
dei soci potrà essere convocata in sessione straordinaria per decisione del
Consiglio Direttivo o per richiesta motivata di almeno un decimo degli
associati . Art. 15 Le
convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso a tutti i soci almeno
un mese prima del giorno fissato per la riunione. I soci potranno farsi
rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta; il
socio non potrà comunque rappresentare per delega più di tre soci. B) Il
Consiglio Direttivo Art. 16 II
Consiglio Direttivo della Società è composto di undici membri eletti
dall'Assemblea. Al fine di garantire una più larga partecipazione di
personaggi della cultura filosofica, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei
2/3, può cooptare nuovi membri fino ad un massimo di tre. II Consiglio
Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente e due Vice-Presidenti, non
immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Nomina altresì un
Segretario-tesoriere, che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio
Direttivo, del quale, in tal caso, farà parte con voto consultivo. I1
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso che, nel corso del
triennio, venga a cessare dall'Ufficio qualche membro del Consiglio Direttivo,
questo si completerà aggregandosi altri consiglieri, quali risultano
dall'ordine successivo della votazione in cui il Consiglio stesso è stato
eletto. Art. 17 Al
Consiglio Direttivo spetta: a) di promuovere l'attività della Società in
conformità al programma stabilito dall'assemblea; b) di raccogliere ed
amministrare i fondi della Società; c) di mantenere i rapporti con le
associazioni filosofiche di altri paesi. I1 Consiglio Direttivo si riunisce su
convocazione del Presidente almeno due volte all'anno; la convocazione
straordinaria si avrà se richiesta da almeno tre dei suoi membri. I1
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; per la nomina delle
cariche è necessaria la maggioranza dei membri; non è ammesso il voto per
delega. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Dei lavori del
Consiglio dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro. Art. 18 I1
Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno si riunisce estendendo la
convocazione al Presidenti delle sezioni della Società Filosofica Italiana.
Questi vi parteciperanno con voto deliberante. C) I1
Presidente Art. 19 Il
Presidente rappresenta di fatto e legalmente la Società, coordina ed esegue
le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario-tesoriere collabora
col Presidente e tiene gli atti amministrativi e contabili della Società. D) I
Revisori dei conti Art. 20 I Revisori
dei conti, nominati in numero di tre dall'assemblea, hanno il compito di
vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e
finanziaria della Società, di riferire all'assemblea, con osservazioni e
proposte, in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione. I Revisori dei conti
durano in carica tre anni. TITOLO
QUARTO Esercizio
sociale - patrimoni - bilancio - libri sociali Art. 21 L'esercizio
sociale dura un anno, dall'1 gennaio al 31 dicembre. Art. 22 I1
patrimonio è costituito: a) dai contributi dei soci; b) dai proventi di
pubblicazioni e di iniziative varie della Società, nell'ambito dei suoi
scopi; c) da donazioni e contributi privati; d) da eventuali donazioni e
contributi dello Stato e di enti. Art. 23 Alla fine
di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo
sottopone all'assemblea ordinaria dei soci con una relazione che illustra
l'attività svolta. Art. 24 I libri
sociali (libro soci, libro giornale, libro degli inventari, libro delle
deliberazioni dell'assemblea, libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo)
prima di essere messi in uso devono essere vidimati ai sensi dell'Art. 2215
del Codice Civile. TITOLO
QUINTO Scioglimento
e liquidazione Art. 25 Intervenendo
in qualsiasi momento causa di scioglimento, la Società passerà alla fase di
liquidazione. Per tale evenienza, l'assemblea dei soci, tempestivamente
convocata, nominerà l'organo della liquidazione determinandone i poteri. TITOLO
SESTO Clausola
finale Art. 26 Per tutto
quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento
alle norme in materia del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore. F.to: Prof.
Girolamo Cotroneo, Presidente
S.F.I. F.to: Dr.
Tommaso Porcelli, notaio
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Pagine realizzate con il supporto del Dipartimento di Filosofia, Linguistica e Letterature dell'Università di Perugia. A cura di M. Bastianelli. |
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